STATUTO

 

 

DEFINIZIONE E FINALITA'

Art. 1 - Il Circolo Culturale Pensionati costituito in Brescia Via Costantino Quaranta 11/e, il 23/2/1996 nel corso dell'Assemblea dei Soci è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista. Non persegue fine di lucro.

 

Art. 2 - Lo scopo principale del Circolo è quello di promuovere attività culturali, sportive, turistiche e ricreative, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento del Circolo. Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

 

I SOCI

 

Art. 3 - Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il 18° anno di età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, l'assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza. I soci si distinguono in soci ordinari, cui compete il pagamento della quota ordinaria fissata di anno in anno dal Direttivo del Circolo; soci sostenitori, cui compete un contributo aggiuntivo alla quota ordinaria perché usufruiscono di prestazioni onerose per il Circolo, la quota è fissata dal Direttivo del Circolo di anno in anno; soci fondatori, quelli che costituirono il primo nucleo dei fondatori del Circolo. La diversa definizione di socio non determina diversità di diritti.

 

Art. 4 - Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio direttivo, menzionando il nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

 

Art. 5 - Entro trenta giorni dalla presentazione, il Consiglio Direttivo prenderà in esame le domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti richiesti e delibererà sulle stesse. Qualora la domanda venga accettata, la qualifica di socio diverrà effettiva e, previo il pagamento della quota sociale, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE e il nominativo verrà annotato nel libro dei soci. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria. La tessera ha validità annuale e in nessun caso potrà avere valore temporaneo. La tessera non è trasmissibile.

 

Art. 6 - I soci hanno diritto a:

   frequentare i locali del Circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal Circolo. Ciò vale anche per i familiari dei soci, purché si attengano al rispetto dello statuto e posseggano i requisiti necessari ai soci, sotto la responsabilità del socio loro famigliare;

    riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo;

   eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera sociale cinque giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.

 

Art. 7 - Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello Statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali del Circolo. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili.

 

Art. 8 - La qualifica di socio si perde per:

   decesso;

   mancato pagamento della quota sociale;

   espulsione o radiazione;

   dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

 

Art. 9 - Il Consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

   l’inosservanza delle disposizioni dello statuto o di eventuali deliberazioni degli organi sociali;

   la denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;

l'attentare, in qualche modo, al buon andamento del Circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;

   il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;

   l’appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà del Circolo;

 l'arrecare danni morali o materiali al Circolo, ai locali e alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

 

Art. 10 - Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

 

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTO

 

Art. 11 - Il patrimonio sociale del Circolo è indivisibile ed è costituito da:

   beni mobili e immobili di proprietà del Circolo

   contributi, erogazioni e lasciti diversi

   fondo di riserva.

 

Art. 12 - Il rendiconto comprende l'esercizio sociale dal 1 luglio al 30 giugno dell’anno seguente e deve essere pre­sentato all'assemblea dei soci entro il 30 ottobre successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

 

Art. 13 - Il rendiconto dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all’esercizio e da un documento che illustri e riassuma la situazione finanziaria del Circolo con particolare riferimento allo stato del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci. Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo e per nuovi impianti o attrezzature.

 

L’ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Art. 14 - Partecipano all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente data e ora di prima convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima e da inviare ad ogni socio.

 

Art. 15 - L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all’art.16.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

 

Art. 16 - Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Circolo, valgono le norme dell'art. 31.

 

Art. 17 - L’Assemblea è presieduta da un Presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto su richiesta di un decimo dei presenti con diritto di voto. Per l’elezione degli organi sociali si vota a scrutinio segreto. Le urne per la raccolta delle schede restano aperte per un’ora e trenta minuti sotto il controllo della commissione elettorale.

Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche ed i voti ottenuti dai soci.

 

Art. 18 - L’Assemblea ordinaria viene convocata una volta all’anno entro il 30 ottobre. Essa:

   approva il rendiconto economico e finanziario;

   approva di massima il programma di attività ed il preventivo di spesa;

  elegge gli organi direttivi (consiglieri, sindaci revisori, probiviri o garanti) alla fine del mandato o in seguito a dimissioni, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti, all’ultimo posto utile sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione al Circolo;

   nel caso di cui sopra, elegge tre membri per il controllo delle elezioni e firma gli scrutini;

   delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

 

Art. 19 - L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario ed ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. L’Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

 

Art. 20 - Delle deliberazioni assembleari dovrà essere redatto verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del segretario dell’Assemblea e rimarrà a disposizione dei soci unitamente ad eventuali allegati. Esporre copia al circolo.

 

GLI ORGANISMI DIRIGENTI

 

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni. È composto da un mini­mo di cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

 

Art. 22 - Il Consiglio direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dall'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

 

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:                           

·   Il Presidente: ha la rappresentanza legale del Circolo, è responsabile di ogni attività dello stesso, convoca e presiede il Consiglio;

     Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni;

     Il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo del Circolo, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente, presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire, fra i suoi componenti, altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo.

 

Art. 24 - I compiti del Consiglio Direttivo sono:

   eseguire le delibere dell'assemblea;

   formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

   predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;

   deliberare circa l'ammissione dei soci;

   deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;

   stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;

   curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà del Circolo o ad esso affidati;

   decidere le adesioni del Circolo alle iniziative di altre Associazioni o Enti, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

 

Art. 25 - Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di avviso, e straordinariamente su richiesta di almeno tre consiglieri o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la rielezione della proposta.

 

Art. 26 - I consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, assente ingiustificato a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio: diversamente, a discrezione del Consiglio. La quota massima di sostituzione è fissata in un terzo dei Consiglieri originari; dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario, entro quindici giorni, convoca l'assemblea e  indice nuove elezioni.

 

Art. 27 - Il Collegio dei Probiviri o Garanti è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di compo­nenti diversi da uno. Giudica su divergenze o questioni nate all'interno del Circolo, su violazioni dello Statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere. Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al collegio, ai sensi dell'art.9. Il collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni volta le condizioni lo rendano necessario.

 

Art. 28 - Il collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri. Controlla l'attività amministrativa e finanziaria del Circolo, verifica l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea. Si riunisce tre volte l'anno (ogni quattro mesi), e straordinariamente ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

 

Art. 29 - I Sindaci Revisori e i membri del Collegio dei Garanti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

 

Art. 30 - Le cariche di consigliere, sindaco e membro del collegio dei garanti sono incompatibili fra di loro.

 

SCIOGLIMENTO DEL CIRCOLO

 

Art. 31 - La decisione motivata di scioglimento o di adesione ad altra associazione esterna ad ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE del Circolo, deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno trenta giorni, di cui l’ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, e comunque per scopi di utilità generale, in conformità con quanto previsto all’art.11 comma 4 quinquies lett.b) del D.P.R. n. 917/96, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente fra i Soci.

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 32 - Per quanto non previsto dallo Statuto o dal Regolamento interno, decide l'assemblea ai sensi del Codice Civile delle leggi vigenti.